Cos’è la LIPE (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA)

La LIPE — acronimo di Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA — è l’adempimento con cui i soggetti passivi IVA trasmettono trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle proprie liquidazioni IVA. È stata introdotta dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010 (convertito nella Legge 122/2010) come strumento di controllo preventivo contro l’evasione IVA e come base per la precompilazione dei dati fiscali.

È importante non confondere la LIPE con altri tre adempimenti che spesso si sovrappongono nella percezione degli imprenditori:

  • Liquidazione IVA: è il calcolo interno (mensile o trimestrale) della differenza tra IVA a debito e IVA a credito. Si effettua nei registri IVA — non si comunica direttamente all’AdE.
  • Versamento IVA: è il pagamento vero e proprio dell’IVA a debito tramite modello F24, con codici tributo specifici (6001-6012 mensili, 6031-6034 trimestrali).
  • Dichiarazione IVA annuale: è il documento riepilogativo di tutto l’anno, trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo, che consolida i dati delle liquidazioni periodiche.

La LIPE è solo la comunicazione — non è la liquidazione né il versamento. È il ponte tra il calcolo interno e la dichiarazione annuale.

Chi deve trasmettere la LIPE (e chi è esonerato)

La LIPE è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche — sia mensili sia trimestrali. Anche i mensili trasmettono trimestralmente la LIPE, aggregando i dati dei tre mesi del trimestre.

Sono obbligati alla LIPE:

  • Imprese individuali e società in regime IVA ordinario
  • Professionisti e artisti con partita IVA in regime ordinario o semplificato
  • Enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale svolta
  • Rappresentanti fiscali di soggetti esteri operanti in Italia

Sono esonerati dalla LIPE:

  • Contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014): non applicano IVA sulle vendite e non detraggono quella sugli acquisti — non fanno liquidazione.
  • Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi): stessa logica del forfettario.
  • Produttori agricoli in regime di esonero: 34, comma 6, DPR 633/1972, con volume d’affari fino a € 7.000.
  • Soggetti che effettuano solo operazioni esenti: 10 DPR 633/1972, senza opzione.
  • Soggetti che non hanno effettuato alcuna operazione: in un trimestre senza IVA né a debito né a credito, la LIPE non è dovuta (salvo obbligo di segnalare eventuali dati previsti dagli altri campi del modello).

Liquidazione IVA mensile o trimestrale: quale scegliere

Prima di parlare di scadenze e compilazione, è utile chiarire la differenza tra i due regimi di liquidazione. La scelta tra mensile e trimestrale non è sempre libera: dipende dal volume d’affari dell’anno precedente.

Le soglie di volume d’affari per il regime trimestrale

Il regime trimestrale è opzionale ed è ammesso solo per chi non ha superato le seguenti soglie di volume d’affari nell’anno solare precedente:

Tipologia attività Soglia volume affari Effetto
Prestazioni di servizi
Professionisti, consulenti, agenzie
€ 500.000 Sopra questa soglia obbligo mensile
Cessioni di beni
Commercio, produzione, artigianato
€ 800.000 Sopra questa soglia obbligo mensile

Chi supera queste soglie è obbligato al regime mensile a partire dall’anno successivo. Chi rientra nelle soglie può scegliere: mensile per opzione o trimestrale.

Regime mensile o trimestrale: pro e contro

La scelta tra mensile e trimestrale non è banale e ha impatti finanziari e amministrativi diversi:

  • Trimestrale: versamento 4 volte l’anno con maggiorazione dell’1% a titolo di interessi (nessuna maggiorazione sul 4° trimestre). Meno adempimenti, ma costo aggiuntivo. Ideale per chi ha cash flow stagionale o cicli di incasso lenti.
  • Mensile: versamento 12 volte l’anno, senza maggiorazione. Più impegnativo dal punto di vista amministrativo, ma nessun costo aggiuntivo. Ideale per chi ha flussi regolari e capacità di gestire l’adempimento con frequenza.

Scadenze LIPE 2026: il calendario completo

La LIPE si trasmette entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il calendario è uguale per tutti — mensili e trimestrali — perché la LIPE è sempre trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Trimestre Scadenza LIPE Note
1° trimestre 2026
(gen-mar)
2 giugno 2026 Il 2 giugno cade di martedì, Festa della Repubblica: la scadenza slitta al 3 giugno.
2° trimestre 2026
(apr-giu)
30 settembre 2026 Termine ordinario.
3° trimestre 2026
(lug-set)
30 novembre 2026 Termine ordinario.
4° trimestre 2026
(ott-dic)
28 febbraio 2027 Alternativa: inclusione nella Dichiarazione IVA annuale, quadro VP.

Attenzione: scadenze LIPE e versamento IVA non coincidono

Uno degli errori più frequenti è confondere la scadenza LIPE con quella del versamento IVA. Sono due date diverse, che seguono logiche diverse. Ecco il calendario completo dei versamenti IVA 2026:

Regime Scadenza Periodo di riferimento Codice tributo F24
Mensili Ogni mese entro il 16 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile... Codici 6001-6012
Trimestrali - I trim 16 maggio 2026 1° trimestre 2026 Codice 6031 + maggiorazione 1%
Trimestrali - II trim 20 agosto 2026 2° trimestre 2026 Proroga da 16/8 Codice 6032 + maggiorazione 1%
Trimestrali - III trim 16 novembre 2026 3° trimestre 2026 Codice 6033 + maggiorazione 1%
Trimestrali - IV trim 16 marzo 2027 4° trimestre 2026 Conguaglio annuale Codice 6034, no maggiorazione

La logica è la seguente: prima si versa l’IVA con F24 (secondo le scadenze del regime scelto), poi si comunica la LIPE (che ha sempre cadenza trimestrale con scadenza a due mesi dal trimestre). Chi versa mensilmente, quando trasmette la LIPE trimestrale, aggrega i dati dei tre versamenti già effettuati.

Come si compila la LIPE: il quadro VP campo per campo

La LIPE si compila attraverso il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” aggiornato annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Il modello si articola nel quadro VP, che raccoglie i dati riepilogativi delle liquidazioni. Ecco tutti i campi principali:

Campo Descrizione Contenuto
VP1 Mese/trimestre di riferimento Es. “T1” per 1° trimestre, “01” per gennaio
VP2 Totale operazioni attive (imponibile) Somma imponibili fatture emesse nel periodo
VP3 Totale operazioni passive (imponibile) Somma imponibili fatture ricevute nel periodo
VP4 IVA esigibile IVA a debito su vendite: aliquote 4%, 5%, 10%, 22%
VP5 IVA detratta IVA a credito su acquisti detraibili
VP6 IVA dovuta o a credito Differenza VP4 − VP5
VP7 Debito periodo precedente non superiore € 25,82 Riporto piccoli debiti dal periodo precedente
VP8 Credito periodo precedente IVA a credito riportata
VP9 Credito anno precedente Solo per il primo trimestre
VP10 Versamenti auto UE Solo casi specifici
VP11 Crediti d'imposta Utilizzati in compensazione
VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali 1% per il regime trimestrale
VP13 Acconto dovuto Solo per il 4° trimestre / dicembre
VP14 IVA da versare o a credito Saldo finale che alimenta l'F24 o il credito successivo

Esempio pratico: compilare la LIPE del 1° trimestre 2026

Immaginiamo una PMI in regime IVA ordinario trimestrale. Nel 1° trimestre 2026 (gen-mar) ha registrato queste operazioni:

  • Fatture emesse: € 50.000 di imponibile con IVA 22% = € 11.000 di IVA a debito
  • Fatture ricevute: € 20.000 di imponibile con IVA 22% = € 4.400 di IVA a credito
  • Nessun credito riportato dall’anno precedente
  • Nessuna compensazione con altri crediti

La LIPE del 1° trimestre 2026 va compilata così:

Voce Importo (€)
Fatture emesse (imponibile) — VP2 50.000,00
Fatture ricevute (imponibile) — VP3 20.000,00
IVA a debito sulle vendite (22%) — VP4 11.000,00
IVA a credito sugli acquisti (22%) — VP5 4.400,00
IVA netta del trimestre — VP6 6.600,00
Interessi trimestrali 1% — VP12 66,00
IVA da versare con F24 — VP14 6.666,00

L’IVA da versare — € 6.666,00 — va pagata con F24 (codice 6031) entro il 16 maggio 2026 (comprensiva della maggiorazione dell’1% pari a € 66). La LIPE riepilogativa va poi trasmessa entro il 2 giugno 2026 (in realtà scade il 3 giugno per lo slittamento festivo).

Come si trasmette la LIPE: i canali telematici

La LIPE si trasmette esclusivamente in modalità telematica — non è ammessa la presentazione cartacea. Il file va predisposto in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate con Provvedimento AdE del 21 marzo 2018 (e successivi aggiornamenti).

Esistono tre canali principali per l’invio:

  • Portale Fatture e Corrispettivi: accessibile con SPID, CIE o CNS. È il canale più semplice per chi gestisce autonomamente l’adempimento, con funzione di compilazione guidata online. Ideale per piccole realtà.
  • Canali di interazione con SDI già accreditati: per chi ha canali WS o SFTP configurati per la fatturazione elettronica, si possono usare gli stessi per la LIPE.
  • Software gestionale integrato: per aziende con gestionale professionale, la LIPE si genera in automatico dai registri IVA aggiornati e si trasmette con un click, evitando la doppia compilazione manuale.

È possibile trasmettere la LIPE anche tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF, tributarista). In questo caso, l’intermediario riceve delega e si occupa dell’invio a nome del contribuente.

Sanzioni per LIPE omessa, tardiva o errata

Il sistema sanzionatorio della LIPE è disciplinato dall’art. 11 comma 2-ter del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni sono significative e vale la pena conoscerle in anticipo:

LIPE omessa

Se non trasmetti la LIPE entro la scadenza, incorri in una sanzione da € 500 a € 2.000 per ogni comunicazione omessa. Non è un errore da poco: quattro LIPE omesse in un anno possono valere fino a € 8.000 di sanzioni.

LIPE tardiva (regolarizzata entro 15 giorni)

Se trasmetti la LIPE con un ritardo massimo di 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è dimezzata: da € 250 a € 1.000 per comunicazione.

Ravvedimento operoso: come ridurre drasticamente le sanzioni

Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente la violazione con sanzioni ridotte proporzionalmente alla tempestività dell’intervento. Per una LIPE regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza, ad esempio, la sanzione può ridursi fino a poche decine di euro invece delle centinaia di partenza.

La regola pratica: se ti accorgi dell’errore, agisci subito. Ogni giorno di ritardo aggiuntivo aumenta la percentuale della sanzione ridotta.

I 6 errori più comuni nella compilazione della LIPE

Ecco i sei errori che vediamo più frequentemente — e che espongono a rischi di segnalazione da parte dell’AdE:

  • Dimenticare le operazioni in reverse charge: le autofatture TD16-TD19 generano IVA sia a debito sia a credito. Vanno incluse nel calcolo di VP4 e VP5, non ignorate.
  • Confondere data emissione e data registrazione: una fattura emessa il 30 marzo e registrata il 2 aprile rientra nel 1° trimestre (per il cedente) o nel 2° trimestre (per il cessionario). La data di riferimento va identificata correttamente.
  • Gestire male le aliquote miste: 4%, 5%, 10% e 22% vanno calcolate separatamente. Sommare imponibili con aliquote diverse produce risultati errati.
  • Dimenticare la maggiorazione dell’1%: i trimestrali devono applicare la maggiorazione dell’1% sui primi tre trimestri. Ometterla genera versamento insufficiente.
  • Sbagliare il campo del periodo di riferimento: VP1 va compilato correttamente con il codice del mese o trimestre. Errori qui compromettono l’intera comunicazione.
  • Ignorare i crediti riportati dal periodo precedente: VP8 va compilato con il credito IVA maturato nel periodo precedente. Non riportarlo significa versare più del dovuto.

Un caso particolare: il 4° trimestre e la Dichiarazione IVA annuale

Il 4° trimestre della LIPE ha una particolarità interessante. Il contribuente può scegliere una di queste due opzioni:

  • Trasmettere la LIPE del 4° trimestre entro il 28 febbraio 2027: con le stesse regole degli altri trimestri.
  • Incorporare i dati della LIPE nella Dichiarazione IVA annuale: se la Dichiarazione IVA viene trasmessa entro il 28 febbraio dell’anno successivo (in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile), il quadro VP viene compilato all’interno della Dichiarazione stessa. In questo caso, la LIPE trimestrale non va trasmessa.

La seconda opzione consente di risparmiare un adempimento — utile per commercialisti e aziende che vogliono anticipare la Dichiarazione IVA.

Come BPilot automatizza la LIPE e la liquidazione IVA

La LIPE è l’adempimento con cui i titolari di Partita IVA trasmettono periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle proprie liquidazioni.

La sua predisposizione richiede precisione e un’attenta verifica preliminare dei dati. Nella pratica, il carico di lavoro per professionisti e studi si concentra soprattutto in due attività:

  • Riconciliare e validare i registri IVA: estrarre dati da fonti diverse, verificare la correttezza delle registrazioni e controllare imponibili, imposte e aliquote applicate.
  • Controllare coerenza e conformità dei dati: confrontare i valori con la fatturazione elettronica e il Sistema di Interscambio, verificare le operazioni in reverse charge e gestire correttamente casistiche con aliquote miste o trattamenti IVA differenti.

Un gestionale come BPilot risolve entrambi i problemi alla radice, perché i dati provengono già da una fonte unica:

  • Registri IVA aggiornati in tempo reale: ogni fattura attiva e passiva alimenta automaticamente i registri, con tutte le aliquote gestite correttamente.
  • Autofatture reverse charge integrate: TD16, TD17, TD18, TD19 sono gestite nativamente e incluse nel calcolo LIPE senza intervento manuale.
  • Generazione automatica del quadro VP: con un click il sistema produce il file XML conforme alle specifiche AdE, pronto per la trasmissione.
  • Controlli di coerenza pre-invio: alert automatici in caso di aliquote incoerenti, IVA calcolata in modo sbagliato, campi mancanti.
  • Promemoria scadenze: notifiche automatiche prima di ogni scadenza LIPE e di ogni versamento F24 — con calcolo della maggiorazione dell’1% per i trimestrali.

Automatizza la LIPE con BPilot

Con BPilot i registri IVA si aggiornano in automatico da fatture attive, passive e reverse charge. La LIPE è pronta con un click, con controlli di coerenza pre-invio. Scelto da oltre 1.000 PMI italiane.

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Riepilogo: le 5 cose da ricordare sulla LIPE 2026

Prima di chiudere, i punti fondamentali da tenere sempre a mente:

  • La LIPE è la comunicazione, non il versamento: sono due adempimenti separati che seguono calendari diversi. Puoi essere in regola con l’uno e non con l’altro.
  • Scadenze 2026 da segnare: 2 giugno (con slittamento al 3), 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio 2027.
  • Chi è forfettario non fa LIPE: ma se ha acquisti esteri con reverse charge, deve comunque gestire l’autofattura TD17/18/19.
  • Sanzioni pesanti: € 500-2.000 per omissione. Ravvedimento operoso possibile per ridurle drasticamente.
  • Il quadro VP si compila dai registri IVA: con un gestionale integrato è automatico. Con Excel o processi manuali il rischio di errore è alto.

Domande Frequenti

Consulata le Domande Frequenti sulla LIPE

La LIPE è la comunicazione trimestrale dei dati sintetici delle liquidazioni IVA del trimestre. La Dichiarazione IVA è il documento annuale che consolida tutte le operazioni dell’anno e determina il saldo IVA finale. La LIPE è propedeutica: alimenta i dati che vengono poi ripresi nella Dichiarazione annuale.

No. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla LIPE perché non applicano IVA sulle fatture e non detraggono l’IVA sugli acquisti (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Non effettuando liquidazioni periodiche, non hanno nulla da comunicare. Attenzione però: se un forfettario riceve fatture in reverse charge (es. Google Ads), deve comunque emettere autofattura TD17 e versare l’IVA — ma questo non genera obbligo di LIPE.

Se ti accorgi dell’errore prima della scadenza, puoi ritrasmettere una nuova LIPE — l’ultima versione ricevuta dall’AdE è quella considerata valida. Se te ne accorgi dopo, puoi presentare una LIPE integrativa/correttiva usando le apposite funzionalità del portale. Le sanzioni per LIPE errata sono meno gravose di quelle per omissione, ma è comunque consigliato ricorrere al ravvedimento operoso.

No, sono due calendari diversi. Il versamento IVA segue le scadenze mensili (16 del mese successivo) o trimestrali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 marzo dell’anno successivo). La LIPE invece è sempre trimestrale e va trasmessa entro il secondo mese successivo al trimestre (fine maggio-giugno, fine settembre, fine novembre, fine febbraio). Chi versa mensilmente, quando trasmette la LIPE, aggrega i dati dei tre versamenti già effettuati.

Il campo VP12 — Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali — va compilato con la maggiorazione dell’1% sull’IVA netta del trimestre (0,40% per gli operatori agricoli). Va calcolata sull’importo di VP6 (IVA dovuta) prima del riporto di eventuali crediti. Se ti sei liquidato € 6.000 di IVA netta, VP12 sarà € 60 e verserai complessivamente € 6.060 con F24.

Sì, ma solo a una condizione: devi trasmettere la Dichiarazione IVA annuale (con quadro VP compilato) entro il 28 febbraio dell’anno successivo, anticipando la scadenza ordinaria del 30 aprile. In questo caso i dati del 4° trimestre confluiscono nella Dichiarazione annuale e la LIPE trimestrale non è dovuta. È un modo per risparmiare un adempimento — spesso utilizzato dai commercialisti per i clienti con contabilità semplice.